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Intelligenza artificiale e privacy

Perché l’uso non consapevole dell’intelligenza artificiale dai professionisti italiani è, prima ancora che un rischio tecnico, un problema di mandato.

C’è una scena che, in queste settimane, si ripete identica in migliaia di studi italiani. Un avvocato apre un atto ricevuto da controparte e lo trascina dentro ChatGPT, chiedendo un riassunto. Un commercialista incolla l’estratto conto di un cliente e domanda di stimare l’incidenza fiscale di una certa voce. Un consulente del lavoro carica il cedolino di un dipendente e chiede una verifica veloce dei conteggi. Sono gesti banali, di pochi secondi. Producono in cambio risposte rapide, spesso utili, spesso accurate. E tutti, in apparenza, vanno bene.

Il problema è che, nella stragrande maggioranza dei casi, non vanno affatto bene. Non per ragioni tecniche di qualità della risposta, ma per ragioni di natura giuridica e deontologica che il professionista, sovente, ignora di star calpestando.

Secondo il Report di LayerX del 2025, ripreso anche da Federprivacy nel giugno 2026, circa il settantasette per cento dei lavoratori incolla dati aziendali sensibili in chatbot di intelligenza artificiale generativa. Il dato riguarda i lavoratori in senso ampio, non i soli professionisti ordinistici, ma chi frequenta quegli studi sa che la proporzione, in quella specifica categoria, non è dissimile. Dai numeri raccolti dai Consigli nazionali, il quarantuno per cento degli avvocati italiani ha già sperimentato strumenti di intelligenza artificiale per redigere atti o sintetizzare sentenze, il trentasei per cento dei commercialisti li impiega nell’attività fiscale e documentale, il sessantotto per cento dei consulenti del lavoro si dichiara favorevole all’adozione e una quota crescente li integra già nel flusso quotidiano. Quasi sempre, però, lo fa su iniziativa individuale, fuori da una qualsiasi politica dello studio, sui piani consumer dei principali fornitori, e senza che il cliente sappia nulla.

Tre cose distinte, troppo spesso confuse

Per ragionare con un minimo di precisione conviene tenere separate tre questioni che, nel discorso corrente, vengono di solito impastate.

La prima è la data residency. Tradotto: dove fisicamente i dati che il professionista trascina nel prompt vengono elaborati e conservati. I principali fornitori di servizi di intelligenza artificiale generativa hanno sede e infrastruttura negli Stati Uniti. Trasferire dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo non è vietato dal GDPR, ma è regolato in maniera stringente dagli articoli quarantaquattro e seguenti. Richiede o una decisione di adeguatezza riconosciuta dalla Commissione (per gli Stati Uniti esiste, dal luglio 2023, il Data Privacy Framework, ma con un perimetro preciso e revocabile), o l’adozione di Clausole Contrattuali Standard, o altre garanzie supplementari. Sui piani consumer dei chatbot pubblici, di norma, nessuna di queste tutele è in atto: l’utente accetta termini di servizio standard, senza un contratto di nomina a responsabile esterno del trattamento, senza assicurazione vincolante sulla localizzazione dei dati, senza un Legitimate Interest Assessment trasferibile al cliente.

La seconda questione è l’uso dei dati per l’addestramento dei futuri modelli. Sui piani consumer dei principali fornitori il comportamento di default è chiaro: i contenuti delle conversazioni vengono utilizzati per migliorare i modelli, salvo che l’utente disattivi esplicitamente l’opzione (in ChatGPT, l’interruttore “Improve the model for everyone”, da spegnere manualmente nelle Impostazioni). Si tratta di una scelta di opt-out, non di opt-in. Pochissimi sanno che esiste; meno ancora la usano. Sui piani Enterprise, Team e Business, e sull’API correttamente configurata, il fornitore si impegna contrattualmente a non utilizzare i dati per il training, ma questo vale solo se il professionista ha sottoscritto quel tipo di contratto. Il piano Plus a venti dollari al mese, il piano più diffuso fra i professionisti italiani, non è uno di quelli.

La terza questione è la più seria, ed è la delega del cliente. Quando un avvocato porta un atto al proprio cliente, il cliente gli affida i suoi dati per una finalità precisa: la difesa o la consulenza. Esiste un rapporto fiduciario tutelato dal segreto professionale, codificato dall’articolo dieci del Codice deontologico forense, e dall’articolo undici del Codice deontologico dei commercialisti. Quando però lo stesso avvocato carica quel medesimo atto in un servizio gestito da una società californiana, sta sostanzialmente comunicando quei dati a un terzo. Quel terzo, per il GDPR, non è un suo dipendente né un suo collaboratore: è un fornitore esterno, che andrebbe nominato responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo ventotto, con un contratto scritto, una valutazione d’impatto se i dati sono particolari, e una preventiva informazione al cliente. Niente di tutto questo, nella prassi corrente, esiste.

La novità di ottobre 2025

Per anni il quadro normativo è rimasto in una zona grigia. La Legge ventitré settembre 2025, numero centotrentadue (la cosiddetta “Legge sull’intelligenza artificiale”), in vigore dal dieci ottobre 2025, l’ha dissolta. L’articolo tredici, in particolare, detta regole specifiche per i liberi professionisti: l’impiego dell’intelligenza artificiale deve restare confinato ad attività strumentali e di supporto, la valutazione e la decisione restano prerogativa esclusiva del professionista, e quest’ultimo è tenuto a informare il cliente con la massima trasparenza qualora intenda avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale nell’esecuzione dell’incarico.

Sulla scia di questa legge, nell’ottobre del 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato e diffuso un modello di informativa che gli avvocati devono far sottoscrivere ai propri clienti, comunicandolo ai presidenti degli Ordini territoriali. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, a sua volta, ha pubblicato la propria guida operativa “L’aiuto intelligente al commercialista”. Il quadro, sul piano formale, oggi è chiaro: per usare l’intelligenza artificiale negli incarichi professionali serve un’informativa al cliente sottoscritta, servono garanzie tecniche compatibili col segreto professionale, e serve mantenere la responsabilità decisionale in capo all’essere umano.

Quello che non è ancora chiaro è quanti, fra i professionisti italiani che già usano questi strumenti, si siano messi in regola. L’impressione, raccolta in conversazioni informali con direttori di studi medi e grandi, è che la quota sia ampiamente sotto al dieci per cento. Per gli altri, il quadro resta quello descritto: trascini dentro ChatGPT un contratto del cliente, senza informativa firmata, senza nomina del responsabile esterno, senza che il piano scelto offra le garanzie tecniche richieste. Un atto che, prima del dieci ottobre, era una zona grigia; oggi è una violazione, contestabile davanti all’Ordine, sanzionabile dal Garante.

Il punto di vista del cliente

Conviene fermarsi un momento sull’aspetto che meno si sente discutere, ed è quello del cliente. Un imprenditore che porta a un commercialista la propria contabilità, un’azienda che affida a uno studio legale una controversia delicata, un dipendente che si rivolge a un consulente del lavoro per la propria pratica previdenziale: tutti, nel sottoscrivere il mandato, esprimono un consenso al trattamento dei propri dati per una finalità specifica. Quella finalità è la prestazione professionale, e si esaurisce nei confini dello studio nominato.

Nessuno di quei clienti, se interpellato, autorizzerebbe a cuor leggero il trasferimento dei propri dati personali in California per l’addestramento di modelli linguistici che resteranno operativi per anni. Eppure è esattamente quello che succede, ogni giorno, in centinaia di studi italiani. Il professionista non è in malafede: nella stragrande maggioranza dei casi non si pone il problema, perché trascinare un file in una finestra di chat non somiglia, intuitivamente, a un trasferimento internazionale di dati. Eppure lo è. E nei pochi casi in cui il dato è particolare (sanitario, giudiziario, di un minore) la violazione non è soltanto deontologica, è penalmente rilevante ai sensi dell’articolo centosessantasette del Codice Privacy.

Una nota di cautela

Non tutto è netto come può apparire da questo ragionamento, ed è giusto dichiararlo. Il diciotto marzo 2026 il Tribunale di Roma, con sentenza quattromilacentocinquantatré, ha annullato la sanzione di quindici milioni di euro che il Garante per la protezione dei dati personali aveva irrogato a OpenAI nel dicembre 2024. La decisione ha accolto l’impostazione secondo cui l’addestramento dei modelli può fondarsi sull’articolo sei, paragrafo uno, lettera f del GDPR (legittimo interesse, supportato da una valutazione interna documentata), ridimensionando l’idea che servisse il consenso esplicito di ciascun interessato. Una parte degli operatori ha letto la pronuncia come una liberalizzazione di fatto delle pratiche correnti. La lettura, però, non regge fino in fondo. Il Tribunale ha annullato per ragioni di competenza territoriale e di proporzionalità della sanzione, non ha smentito il principio della centralità della trasparenza, e non ha detto nulla che esoneri il singolo professionista italiano dai propri obblighi deontologici e dalle prescrizioni della Legge centotrentadue del 2025. Continuare a trattare dati dei clienti su piani consumer di chatbot americani, senza informative, senza valutazioni d’impatto e senza contratti di nomina, resta sbagliato anche dopo quella sentenza.

Cosa cambia, allora

La via d’uscita non è rinunciare all’intelligenza artificiale. Sarebbe assurdo, e per giunta presto impossibile: l’articolo quattro dell’AI Act europeo, regolamento UE 2024/1689, prescrive dal due agosto 2025 l’obbligo per ogni organizzazione che utilizza sistemi di intelligenza artificiale di garantire un “livello sufficiente di alfabetizzazione” (AI literacy) fra il proprio personale; dal due agosto 2026 si applica il regime sanzionatorio pieno. Un avvocato, un commercialista o un consulente del lavoro che si sottragga a questa transizione resterà indietro nell’operatività, nelle pratiche di mercato, e probabilmente nella stessa tenuta del proprio studio.

La via d’uscita è cambiare il come. Significa scegliere strumenti pensati per il contesto professionale: piani con contratto di trattamento dati firmato e garanzia contrattuale di non-utilizzo per il training (i piani Enterprise, Team e Business dei grandi fornitori; le API correttamente configurate con Zero Data Retention; le soluzioni private che mantengono i dati su infrastruttura europea controllata). Significa adottare il modello di informativa pubblicato dal Consiglio Nazionale Forense, o l’equivalente per gli altri ordini, e farlo sottoscrivere ai clienti prima di iniziare il trattamento. Significa effettuare la valutazione d’impatto richiesta dall’articolo trentacinque del GDPR quando i dati sono particolari, e formare i collaboratori prima di metterli davanti allo strumento.

Nulla di tutto questo è banale. Nulla di tutto questo è gratis. E quasi nulla di tutto questo è risolvibile scaricando ChatGPT Plus e attivando un toggle nelle impostazioni.

Dove si colloca AYXZA

In questa cornice si capisce dove uno studio come AYXZA può portare valore. Non vendendo formazione spot sui chatbot pubblici, di cui il mercato è già saturo, ma costruendo le infrastrutture giuste: pipeline di intelligenza artificiale che operano dentro il perimetro contrattuale e tecnico richiesto dalla normativa, con scelte esplicite su residency, retention, basi giuridiche, e con un’architettura che permetta al professionista di documentare al cliente, e all’Autorità in caso di ispezione, ciò che è stato fatto. La libreria interna Forge_AI è disegnata esattamente con questo orientamento: provider-agnostica per scegliere il fornitore in base alle garanzie e non al marketing, con prompt versionati e tracciabili, con utenti organizzati ad albero e quote contabilizzate, con la cronologia delle esecuzioni interrogabile come una telemetria forense. Servono studi tecnologici che pensino in questo modo, perché la maggior parte degli studi italiani non ha né le competenze né il tempo per arrivarci da sola. E non sempre il proprio rivenditore IT è in condizione di costruirla.

Una transizione che riguarda la fiducia

Resta un’ultima cosa, e vale la pena nominarla. La sostanza del rapporto fra un professionista e il proprio cliente non è il documento, non è il parere, non è la pratica chiusa. È la fiducia che il cliente ripone nella riservatezza assoluta di ciò che ha confidato. Vent’anni di GDPR, di codici deontologici, di mandati scritti hanno provato a stringere quella fiducia in una cornice giuridica precisa. L’intelligenza artificiale, se usata senza pensare, la dissolve in un secondo: basta un trascina e rilascia, e ciò che era sotto segreto entra in un sistema il cui perimetro nessuno controlla più.

Non è una questione di paura della tecnologia. È una questione di mestiere. I professionisti italiani che oggi accetteranno di rifare le proprie procedure attorno all’intelligenza artificiale, con la cura di chi sa che ha un cliente da proteggere, saranno gli stessi che fra cinque anni avranno ancora quel cliente. Gli altri, probabilmente no.